Lo scopo dell' Associazione " professionisti Giussano CIVITAS.PRO Ambiente e Territorio" è e si manterrà esclusivamente indirizzato al miglioramento dei rapporti con amministrazioni / enti/ operatori, sempre con assoluta trasparenza e senza interferire nelle altrui competenze.
Art. 1 - È Costituita l' ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI GIUSSANO CIVITAS.PRO AMBIENTE E TERRITORIO.
Art. 2 - L' associazione ha sede in Giussano presso la casa Comunale in Piazza Aldo Moro 1.
Art. 3 - L' associazione è apolitica e senza fini di lucro.
Art. 4 - L' associazione persegue le seguenti finalità :
- Valorizzare e tutelare il titolo e la professione degli associati
- Intrattenere rapporti con enti e pubbliche amministrazioni in particolare, nell' interesse di tutti gli associati;
- Approfondire lo studio e la ricerca delle problematiche edilizie, urbanistiche ed ambientali sotto il profilo tecnico, economico, giuridico, sociologico, paesagistico ed artistico;
- Promuovere convegni e seminari di studio per qualificare l' attività dei funzionari pubblici e dei professionisti privati operanti nei settori sopracitati;
- Elaborare iniziative editoriali e divulgare delle attività poste in essere;
- Compiere ogni ulteriore attività che sia finalizzata a consentire un più qualificato esercizio delle attività professionali nei settori sopra citati;
- Organizzare manifestazioni di carattere tecnico e culturale ed in genere attività atte a favorire le relazioni fra i soci.
Art. 5 - L' associazione collaborerà con ogni soggetto od ente, pubblico o privato, per lo sviluppo di tutte le iniziative utili al miglior perseguimento degli scopi sociali.
Art. 6 - Il patrimonio sociale è costituito:
a. - da beni mobilied immobili che diverranno proprietà dell' associazione.
b. - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
c. - da donazioni, lasciti, erogazioni e contributi volontarie.
Art. 7 -Le entrate dell' Associazione sono costituite:
a. - dalle quote sociali.
b. - dal ricavato dell' organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.
c. - da rimborsi.
d. - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l' attivo sociale.
Art. 8 - L' esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) di dicembre di ciascun anno.
Art. 9 - possono far parte dell' associazione i tecnici anche non esercenti la libera professione (Ingenieri, Architetti, Geometri, Periti edili, Geologi, ecc.) che abitualmente operano sul territorio, purchè sottoscrivano lo statuto condividendo le finalità sociali e versando all' inizio di ciascun anno la quota associativa determinata dall' assemblea.
L' ammissione all' associazione è subordinata all' approvazione espressa da consiglio.
Art. 10 - I soci che non avranno presentato per iscritto e con lettera raccomandata le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno saranno considerati soci per l' esercizio successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
Art. 11 - I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell' Associazione, di essere informati su ogni attività dell' Associazione e di chiedere giustificazioni e chiarimenti circa l' operato degli amministratori.
Art. 12 - i soci devono assumere un comportamento di corretta collaborazione al perseguimento delle finalità sociali.
Art. 13 - la qualità di socio si perde per decesso, interdizione, dimissioni, morosità ed indegnità; la morosità verrà dichiarata dal consiglio dopo il decorso di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di sollecito al pagamento della quota, mentre l' indegnità verrà sancita dall' assemblea dei soci a maggioranza assoluta, a voto segreto, su istanza del consiglio per gravi e comprovati motivi.
Art. 14 - L' Associazione è amministrata da un consiglio composto da sette a undici membri eletti dall' assemblea dei soci per la durata di tre anni; dovrà essere comunque assicurata la rappresentanza di almeno tre categorie professionali.
L' assemblea ha la facoltà di variare il numero dei membri del consiglio purchè resti di numero dispari.
In caso di decesso, dimissioni o interdizione di un consigliere, nella prima seduta utile, il consiglio provvede alla sua sostituzione, con soggetto appartenente alla stessa categoria professionale del cessato, ove possibile, chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Art. 15 - Il consiglio nomina al proprio interno il presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, qualora non vi abbia provveduto l' assemblea all' atto della nomina.
Il Consigliere decade dopo tre assenze ingiustificate consecutive.
Art. 16 - Il consiglio si riunisce per decisione del Presidente, oppure per richiesta di almeno tre componenti il consiglio; esso delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta.
Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, In assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Il consiglio provvede all' amministrazione dell' Associazione, al raggiungimento degli scopi statutari ed a tutti quei compiti a cui fosse chiamato dalle delibere di assemblea.
Art. 17 - Il consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria è straordinaria dell' Associazione senza limitazioni.
Art. 18 - Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l' Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l' esecuzione degli atti deliberati dall' assemblea e del consiglio.
In caso di urgenza può esercitare i poteri spettanti al consiglio, salvo ratifica nella prima seduta di quest' ultimo.
Art. 19 - L' assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all' anno mediante comunicazione scritta da recapitarsi anche a mezzo posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta.
L' assemblea, altesì deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni su domanda motivata e scritta da almeno un decimo dei soci, a norma dell' articolo 20 del Codice Civile.
L' assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
Art. 20 - Hanno diritto ad intervenire all' assemblea i soci in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 21 - Le assemblee sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei soci.
Trascorsa un ora da quella indicata nella lettera di convocazione le assemblee sono comunque valide deliberano con la maggioranza degli interventi tranne:
- modifica statuto;
- scioglimento associazione;
in questi casi si delibera con la maggioranza assoluta .
Art. 22 - L' assemblea è presieduta dal presidente dell' associazione che controlla la regolarità ed il diritto di intervento dell' assemblea.
per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario, che resterà a disposizione di ogni associato.
Art. 23 - L' assemblea delibera in ordine al bilancio preventivo e consunto, determina i criteri e gli indirizzi da eseguir per il miglior perseguimento del fine sociale, delibera eventuali modifiche da apportare allo statuto, delibera lo scioglimento dell' associazione e le modalità del riparto dei beni mobilied immobili residui, nominando un liquidatore.
Art. 24 - Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge.
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